PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il Parco nazionale terrestre e marino del golfo Paradiso e del golfo del Tigullio, di seguito denominato «Parco nazionale».
      2. È istituito l'Ente parco nazionale del golfo Paradiso e del golfo del Tigullio, di seguito denominato «Ente parco», che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      3. All'Ente parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Conseguentemente, alla tabella, parte IV, allegata alla medesima legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «Ente parco nazionale del golfo Paradiso e del golfo del Tigullio».
      4. La delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco nazionale sono definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la regione Liguria e gli enti locali interessati. Nel territorio del Parco nazionale sono comunque compresi anche gli affioramenti rocciosi antistanti la costa interessata dal Parco nazionale medesimo, entro una fascia di cinquecento metri dalla costa stessa, nonché la fascia di cinquanta metri di acque marine antistante la costa.
      5. La pianta organica dell'Ente parco è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      6. Il consiglio direttivo dell'Ente parco formula, entro sei mesi dalla data della sua costituzione, la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione.

 

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Art. 2.

      1. Sono organi dell'Ente parco:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo;

          c) la giunta esecutiva;

          d) il collegio dei revisori dei conti;

          e) la comunità del Parco.

      2. La nomina degli organi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
      3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco individua all'interno del territorio del Parco nazionale la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi dalla data della sua costituzione.
      4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla regione Liguria, dalle province o dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

      1. Costituiscono entrate dell'Ente parco, da destinare al conseguimento dei suoi fini istitutivi:

          a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) i contributi della regione Liguria e degli enti pubblici;

          c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

          d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

 

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          e) eventuali redditi patrimoniali;

          f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

          h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'Ente parco;

          i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

      2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 4.

      1. L'Ente parco può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Liguria, per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

Art. 5.

      1. Al fine di favorire il mantenimento e il recupero dell'attività agricola e il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, la creazione di nuova occupazione e le risorse finanziarie la cui attribuzione non è vincolata per legge, poste a disposizione del Parco nazionale da parte dello Stato, della regione Liguria, di altri enti pubblici e organismi anche privati nazionali e internazionali, sono, salvo motivate eccezioni, utilizzate nell'ambito territoriale individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 1. Ai medesimi fini le nuove risorse e le disponibilità di lavoro e di occupazione

 

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sono attivate, ove possibile, nell'ambito territoriale individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 1.

Art. 6.

      1. Al fine di promuovere e incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco nazionale, l'Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità del Parco.
      2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, nonché la normativa vigente in materia.